Titolo II

Art. 22

Disposizioni transitorie e finali

In vigore dal 27 mar 1999
1. Le disposizioni del presente decreto, ad esclusione di quelle recate dall', comma 2, si applicano dal 1 gennaio 2000 e con la medesima decorrenza sono abrogati gli , del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640. 2. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1, la tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituita da quella di cui all'allegato A al presente decreto. 3. I richiami all'imposta sugli spettacoli, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, contenuti in altre norme debbono intendersi riferiti all'imposta sugli intrattenimenti disciplinata dal presente decreto legislativo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 febbraio 1999 SCALFARO D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Visco, Ministro delle finanze Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Melandri, Ministro per i beni e le attività culturali Visto, il Guardasigilli: Diliberto
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-26;60#art-22

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Disposizioni transitorie e finali (Art. 22 Istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti, in attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 288, nonche' modifiche alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e n. 633, relativamente al settore dello spettacolo, degli intrattenimenti e dei giochi.) — Testo vigente | Portale Normativo