Capo I

Art. 8

Abrogato

Interessi per ritardata iscrizione a ruolo

In vigore dal 1 gen 2027
1. L' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente: " (Interessi per ritardata iscrizione a ruolo). - Sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione od all'accertamento d'ufficio si applicano, a partire dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del cinque per cento annuo".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-26;46#art-8

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