Capo I
Art. 8
AbrogatoInteressi per ritardata iscrizione a ruolo
In vigore dal 1 gen 2027
1. L' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:
" (Interessi per ritardata iscrizione a ruolo). - Sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione od all'accertamento d'ufficio si applicano, a partire dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del cinque per cento annuo".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-26;46#art-8