Art. 2

In vigore dal 3 apr 1999
1. Il primo comma dell'articolo 1746 del codice civile è sostituito dal seguente: "Nell'esecuzione dell'incarico l'agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede. In particolare, deve adempiere l'incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari. È nullo ogni patto contrario.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-15;65#art-2

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Art. 2 Adeguamento della disciplina relativa agli agenti commerciali indipendenti, in ulteriore attuazione della direttiva 86/653/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1986. — Testo vigente | Portale Normativo