Art. 3

In vigore dal 1 lug 2015
1. Gli immobili adibiti a rifugi alpini indicati nell'allegato B, tabella a), sono trasferiti alla provincia di Bolzano. Le concessioni in atto sono prorogate al 31 dicembre 2010. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 APRILE 2015, N. 76. Il rinnovo della concessione, dopo il 2010, è effettuato con procedura ad evidenza pubblica. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 APRILE 2015, N. 76. 2. Sono fatte salve le esigenze addestrativo-operative del Ministero della difesa.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-12-21;495#art-3

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