Art. 4

In vigore dal 20 feb 1999
1. Al primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 690, è aggiunto il seguente periodo: "Nel rispetto della legislazione statale e comunitaria in materia, sono di competenza delle province di Trento e di Bolzano le funzioni relative a: a) l'esportazione temporanea, anche per motivi di studio o di restauro, negli Stati appartenenti all'Unione europea dei beni culturali sui quali si esercita la competenza delle province; b) l'importazione temporanea, limitatamente ai territori delle rispettive province autonome, di beni culturali da Stati appartenenti all'Unione europea per manifestazioni, mostre o esposizioni organizzate da o cui partecipano la provincia o suoi enti funzionali, ovvero per motivi di studio o di restauro.". 2. Dopo il primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 690, come modificato dal comma 1, è inserito il seguente: "La data di spedizione o di arrivo, nonché di restituzione dei beni di cui alle lettere a) e b) del comma precedente, sono preventivamente comunicate al Ministero per i beni e le attività culturali.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di esservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 dicembre 1998 SCALFARO D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Bellillo, Ministro per gli affari regionali Melandri, Ministro per i beni e le attività culturali Russo Jervolino, Ministro dell'interno Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visco, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: Diliberto
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-12-15;506#art-4

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