Art. 9

Abrogato
In vigore dal 24 mag 2001
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-10-29;387#art-9

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Art. 9 Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. — Testo vigente | Portale Normativo