Art. 3

Il Ministro

In vigore dal 26 giu 2013
1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di seguito denominato: "Ministro", è l'organo di direzione politicoamministrativa del Ministero, ne determina gli indirizzi, gli obiettivi e i programmi e verifica la rispondenza a questi dei risultati conseguiti. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 24 GIUGNO 2013, N. 71. 2. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo costituiscono organi di consulenza del Ministro il Consiglio di cui all', il Comitato per i problemi dello spettacolo di cui all', comma 67, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e la Conferenza dei presidenti delle commissioni di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che è presieduta dal Segretario generale del Ministero. 3. Il Ministro, anche sulla base delle proposte delle commissioni di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, approva il programma triennale degli interventi nel settore dei beni culturali, sentito il Consiglio di cui all'. Il programma è aggiornato annualmente con le medesime procedure. 4. Al Ministro risponde il Comando carabinieri per la tutela del patrimonio artistico istituito dal decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali in data 5 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 1992. Al Ministro riponde altresì il servizio di controllo interno.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-10-20;368#art-3

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