Art. 2

In vigore dal 21 nov 1998
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo è abrogata la legge 31 ottobre 1988, n. 471. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 ottobre 1998 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bindi, Ministro della sanità Berlinguer, Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Dini, Ministro degli affari esteri Flick, Ministro di grazia e giustizia Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Diliberto
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-10-13;386#art-2

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Art. 2 Disposizioni in materia di esercizio della professione di odontoiatra, in attuazione dell'articolo 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128. — Testo vigente | Portale Normativo