Art. 2

Norma transitoria

In vigore dal 10 ott 1998
1. Le aziende di nuova costruzione o ristrutturate e le aziende che entrano in funzione per la prima volta dopo il 1 gennaio 1998 si adeguano alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533, come sostituito dall', entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 settembre 1998 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bindi, Ministro della sanità Dini, Ministro degli affari esteri Flick, Ministro di grazia e giustizia Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Pinto, Ministro per le politiche agricole Visto, il Guardasigilli: Flick
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-09-01;331#art-2

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Norma transitoria (Art. 2 Attuazione della direttiva 97/2/CE relativa alle norme minime per la protezione dei vitelli.) — Testo vigente | Portale Normativo