Art. 2
Norma transitoria
In vigore dal 10 ott 1998
1. Le aziende di nuova costruzione o ristrutturate e le aziende che entrano in funzione per la prima volta dopo il 1 gennaio 1998 si adeguano alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533, come sostituito dall', entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1 settembre 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bindi, Ministro della sanità
Dini, Ministro degli affari esteri Flick, Ministro di grazia e giustizia
Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica
Pinto, Ministro per le politiche agricole
Visto, il Guardasigilli: Flick
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-09-01;331#art-2