Art. 2
In vigore dal 8 ago 1998
1. Il Ministero della difesa, concorre al rifornimento idrico delle isole di cui all', comma 1, secondo le seguenti modalità:
a) i presidenti delle regioni interessate promuovono accordi di programma con il Ministero della difesa per definire le condizioni di particolare necessità idrica poste alla base del concorso, nonché le modalità di espletamento del relativo servizio sulla base della capacità operativa delle apposite navi cisterna costruite ai sensi dell' della citata legge 21 dicembre 1978, n. 861, e dei relativi stanziamenti di bilancio;
b) l'accordo di programma è definito con apposita conferenza di servizi convocata dalla regione, cui partecipano rappresentanti del dipartimento militare marittimo e delle province e comuni interessati;
c) al verificarsi delle condizioni previste dall'accordo di programma i prefetti interessati chiedono al comando militare competente per territorio l'effettuazione dei rifornimenti idrici di cui all'accordo di programma stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 giugno 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Andreatta, Ministro della difesa
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
Napolitano, Ministro dell'interno Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: Flick
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-06-30;244#art-2