Art. 2
Competenze del CIPE
In vigore dal 16 lug 1998
1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) esercita, ai sensi del presente decreto, le seguenti funzioni:
a) valuta, preliminarmente all'approvazione del DPEF da parte del Consiglio dei Ministri, lo schema degli indirizzi di cui all', comma 1;
b) approva il PNR e gli aggiornamenti annuali, delibera in ordine all'utilizzo del Fondo speciale e valuta periodicamente l'attuazione del PNR;
c) approva apposite direttive per il coordinamento con il PNR dei piani e programmi delle pubbliche amministrazioni, anche nel corso della loro attuazione;
d) esamina, ai sensi della legge 27 febbraio 1967, n. 48, gli stanziamenti per la ricerca delle amministrazioni pubbliche.
2. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 è coordinato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nell'ambito di un'apposita commissione per la ricerca, di seguito denominata commissione, da istituirsi presso il CIPE ai sensi dell', comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430. La commissione, nel lavoro istruttorio per gli atti di cui al comma 1, opera sulla base di proposte preliminari del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con l'apporto delle amministrazioni partecipanti.
3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica si avvale come supporto di una segreteria tecnica istituita presso il MURST, nell'ambito della potestà regolamentare di organizzazione di detto ministero. La segreteria opera anche come supporto della commissione e delle strutture ad essa collegate. Con decreto ministeriale sono altresì determinate le modalità per l'utilizzazione di personale comandato da altre amministrazioni, enti e istituzioni, nonché i limiti numerici per il ricorso a personale qualificato con contratto a tempo determinato senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai fini delle attività di cui al comma 2, può acquisire osservazioni e proposte del comitato di esperti di cui all', dei consigli scientifici nazionali e della assemblea di cui al successivo . Al Ministro possono inviare proposte anche università, enti di ricerca, ricercatori pubblici e privati, nonché organismi di consulenza tecnico scientifica afferenti alle amministrazioni pubbliche.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-06-05;204#art-2