Art. 2

Norme integrative e correttive delle disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie.

In vigore dal 16 lug 1998
Norme integrative e correttive delle disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie. 1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l', riguardante la colpevolezza, è sostituito dal seguente: " (Colpevolezza). - 1. Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Le violazioni commesse nell'esercizio dell'attività di consulenza tributaria e comportanti la soluzione di problemi di speciale difficoltà sono punibili solo in caso di dolo o colpa grave. 2. Nei casi indicati nell'articolo 11, comma 1, se la violazione non è commessa con dolo o colpa grave, la sanzione, determinata anche in esito all'applicazione delle previsioni degli articoli 7, comma 3, e 12, non può essere eseguita nei confronti dell'autore, che non ne abbia tratto diretto vantaggio, in somma eccedente lire cento milioni, salvo quanto disposto dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, e salva, per l'intero, la responsabilità prevista a carico della persona fisica, della società, dell'associazione o dell'ente indicati nel medesimo articolo 11, comma 1. L'importo può essere adeguato ai sensi dell', comma 4. 3. La colpa è grave quando l'imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari. Non si considera determinato da colpa grave l'inadempimento occasionale ad obblighi di versamento del tributo. 4. È dolosa la violazione attuata con l'intento di pregiudicare la determinazione dell'imponibile o dell'imposta ovvero diretta ad ostacolare l'attività amministrativa di accertamento."; b) nell'articolo 6, riguardante cause di non punibilità, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le riIevazioni eseguite nel rispetto della continuità dei valori di bilancio e secondo corretti criteri contabili e le valutazioni eseguite secondo corretti criteri di stima non danno luogo a violazioni punibili. In ogni caso, non si considerano colpose le violazioni conseguenti a valutazioni estimative, ancorchè relative alle operazioni disciplinate dal decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, se differiscono da quelle accertate in misura non eccedente il cinque per cento."; c) nell'articolo 7, riguardante i criteri di determinazione della sanzione, al comma 3 le parole: "dell'articolo 13, dell'articolo 16 o in dipendenza di accertamento con adesione" sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 13, 16 e 17 o in dipendenza di adesione all'accertamento"; d) nell'articolo 11, riguardante i responsabili per la sanzione amministrativa, al comma 1 dopo le parole: "nell'interesse dei quali ha agito l'autore delle violazioni sono obbligati" è inserita la seguente: "solidalmente"; e) l'articolo 12, riguardante concorso di violazioni e violazioni continuate, è sostituito dal seguente: "Art. 12 (Concorso di violazioni e continuazione). - 1. È punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione. 2. Alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se le violazioni rilevano ai fini di più tributi, si considera quale sanzione base cui riferire l'aumento, quella più grave aumentata di un quinto. 4. Le previsioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano separatamente rispetto ai tributi erariali e ai tributi di ciascun altro ente impositore. 5. Se le violazioni riguardano periodi d'imposta diversi la sanzione base è aumentata dalla metà al triplo. 6. Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla constatazione della violazione. 7. Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione non può essere comunque superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni. 8. Nei casi di accertamento con adesione, in deroga ai commi 3 e 5, le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica in caso di progressione si applicano separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo d'imposta. La sanzione conseguente alla rinuncia, all'impugnazione dell'avviso di accertamento, alla conciliazione giudiziale e alla definizione agevolata ai sensi degli articoli 16 e 17 del presente decreto non può stabilirsi in progressione con violazioni non indicate nell'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni."; f) l'articolo 13, riguardante il ravvedimento operoso, è sostituito dal seguente: "Art. 13 (Ravvedimento). - 1. La sanzione è ridotta, semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza: a) ad un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione; b) ad un sesto, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore; c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni. 2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. 3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione. 4. Il ravvedimento del contribuente nei casi di omissione o di errore non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo esclude l'applicazione della sanzione, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore. 5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione."; g) nell'articolo 16, riguardante il procedimento di irrogazione delle sanzioni: 1) al comma 2 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "nonché dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni"; 2) al comma 3 le parole: "di un quarto della sanzione indicata nell'atto di contestazione" sono sostituite dalle seguenti: "di un importo pari ad un quarto della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo"; h) nell'articolo 17, riguardante l'irrogazione immediata della sanzione: 1) al comma 2: le parole: "del quarto della sanzione irrogata" sono sostituite dalle seguenti: "di un importo pari ad un quarto della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo"; 2) al comma 3 le parole: "sono irrogate" sono sostituite dalle seguenti: "Possono essere irrogate" e il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per le sanzioni indicate nel periodo precedente, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista nel comma 2 e nell'articolo 16, comma 3"; i) nell'articolo 19, riguardante l'esecuzione delle sanzioni, al comma 1 dopo le parole: "commissioni tributarie" sono inserite le seguenti: ", anche nei casi in cui non è prevista riscossione frazionata."; l) nell'articolo 20, riguardante decadenza e prescrizione, al comma 1 le parole: "nel termine di cinque anni dalla commissione della violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre del quinto anno succcessivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel maggior termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi. Entro gli stessi termini devono essere resi esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi dell'articolo 17, comma 3."; m) negli articoli 16, 20, 22, 23 e 25, ove ricorrenti, le parole: "soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1," sono sostituite dalle seguenti: "soggetti obbligati in solido"; n) all'articolo 25, riguardante disposizioni transitorie, al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La definizione non si applica alle sanzioni contemplate nell'articolo 17, comma 3.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-06-05;203#art-2

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