Art. 2
Prestazioni soggette al sistema di partecipazione al costo
In vigore dal 1 gen 2001
Prestazioni soggette al sistema
di partecipazione al costo
1. Nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza efficaci, appropriati ed uniformi, garantiti dal Servizio sanitario nazionale alla totalità dei propri assistiti, sono soggette alla partecipazione al costo le seguenti prestazioni:
a) prestazioni di assistenza farmaceutica;
b) prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;
c) prestazioni erogate in regime di ricovero diurno finalizzato ad accertamenti diagnostici e quindi con l'esclusione dei ricoveri diurni individuati nell'allegato 1;
d) prestazioni di assistenza termale;
e) prestazioni di assistenza riabilitativa extraospedaliera erogate in regime domiciliare, ambulatoriale, semiresidenziale e residenziale.
2. È confermato l'attuale regime di erogazione delle prestazioni di assistenza protesica. Con il decreto del Ministro della sanità di cui all', comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono ridefinite le modalità di erogazione e di distribuzione dei prodotti al fine di contenere la corrispondente spesa a carico del Servizio sanitario nazionale.
3. È confermato l'attuale regime di erogazione dei prodotti dietetici ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 1 luglio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 9 agosto 1982. Il Ministro della sanità provvede all'aggiornamento del suddetto decreto, prevedendo la gratuità dei prodotti relativi all'allattamento dei bambini nati da madri HIV positive e ridefinendo le modalità di erogazione e di distribuzione dei prodotti dietetici, al fine di contenere la corrispondente spesa a carico del Servizio sanitario nazionale.
4. Le regioni, fermo restando quanto disposto dall', possono includere tra le prestazioni soggette alla partecipazione al costo quelle erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero, non seguite da ricovero, effettuabili in regime ambulatoriale senza pregiudizio del paziente e per le quali non si riscontra carattere di emergenza o urgenza. Tale ampliamento è volto a favorire la redistribuzione degli oneri da partecipazione fra gli assistiti non esenti e a promuovere il ricorso appropriato ai diversi regimi di erogazione delle prestazioni.
Note all'articolo
- La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 84, comma 2, lettera b)) che "In vista della progressiva eliminazione della partecipazione degli assistiti al costo delle prestazioni sanitarie erogate dal Servizio sanitario nazionale, e' sospesa l'efficacia" del presente dell'articolo 2, comma 1, lettere c) ed e).
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-04-29;124#art-2