Art. 5
In vigore dal 26 mag 1998
1. All' del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente la determinazione del valore della produzione netta dei soggetti esercenti attività agricola, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, dopo le parole: "di cui all', comma 1, lettera d)" sono aggiunte le seguenti: "e per gli esercenti attività di allevamento di animali di cui all'articolo 78 del testo unico delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,";
b) nel comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del periodo precedente si applicano anche per la determinazione della base imponibile relativa alle attività di agriturismo svolte dai soggetti che si avvalgono, ai fini delle imposte sui redditi, del regime forfetario di cui all' della legge 30 dicembre 1991, n. 413.";
c) nel comma 2, le parole: "comma 3" sono sostituite dalle parole: "comma 2";
d) nel comma 3, le parole: "compresi gli esercenti attività di allevamento di animali di cui all'articolo 78 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917," e le parole: ", o ricorrendone le condizioni, comma 3" sono soppresse.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-04-10;137#art-5