Capo III

Art. 21

Modifiche alla legge 9 gennaio 1991, n. 19, in materia di sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe, e successive modificazioni e integrazioni.

In vigore dal 30 giu 1999
Modifiche alla legge 9 gennaio 1991, n. 19, in materia di sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe, e successive modificazioni e integrazioni. 1. All', della legge 9 gennaio 1991, n. 19, il comma 1 è sostituito dal seguente: " 1. Per il finanziamento e la partecipazione a imprese e società estere ed altre forme di collaborazione commerciale e industriale nei Paesi di cui all', comma 1, promosse o partecipate da imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nella regione Friuli-Venezia Giulia, nella regione Veneto e nella regione Trentino-Alto Adige, ovvero da imprese o società aventi stabile organizzazione in uno Stato dell'Unione europea controllate da imprese residenti nelle regioni menzionate, è costituita la società finanziaria Finest.". 2. All', comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, è aggiunto il seguente periodo: "L'operatività della Simest nei territori e nei confronti delle imprese di cui al comma 1 si svolge di concerto con quella della Finest secondo la disciplina disposta da apposita convenzione tra le due società; tale convenzione deve valorizzare la specificità del ruolo della Finest quale interlocutore privilegiato delle imprese di cui al comma 1.". 3. All' della legge 9 gennaio 1991, n. 19, il comma 5 è sostituito dal seguente: " 5. Di norma le partecipazioni della società finanziaria non possono superare il 25 per cento del capitale dell'impresa o società estera e i finanziamenti della società finanziaria non possono superare il 25 per cento del valore totale dell'investimento dell'impresa o società o dell'impegno finanziario dell'accordo di collaborazione. Le partecipazioni devono essere cedute di norma entro otto anni dalla prima acquisizione, a prezzo non inferiore a valori correnti, e i finanziamenti non possono superare di norma la durata di otto anni.". Per le partecipazioni ed i finanziamenti di Finest si applicano le disposizioni di cui all', comma 1, lettera c), sub hter) e lettere d), e) ed f), e commi 2 e 3, del presente decreto legislativo. 4. All', comma 6, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, le parole: "in misura proporzionale all'ammontare dei contributi speciali assegnati rispettivamente alla regione Friuli-Venezia Giulia e alla regione Veneto, ai sensi del comma 10." sono sostituite dal seguente periodo: "La destinazione delle risorse alle iniziative del presente articolo avrà luogo tenendo conto dell'operatività su tutto il territorio di cui al comma 1 avendo presente come criterio di priorità l'ammontare dei contributi speciali assegnati dallo Stato alle regioni.". Al medesimo comma è, in fine, aggiunto il seguente periodo: "La società finanziaria può, inoltre, partecipare direttamente a investimenti aventi carattere strumentale rispetto ai progetti di cooperazione industriale e commerciale delle singole imprese, sentite le regioni interessate. Saranno comunque possibili interventi congiunti con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e le altre organizzazioni internazionali, nell'ambito dell'oggetto sociale.". 5. All', comma 7, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle parole: "40 per cento" e dopo le parole: "Sono estese alle operazioni poste in essere dalla società finanziaria le disposizioni dell' della legge 24 aprile 1990, n. 100" sono aggiunte le seguenti: "; il coordinamento tra la Finest e la Simest sarà effettuato, in base all'articolo 2458 del codice civile, anche mediante le nomine negli organi amministrativi e di controllo". 6. All', comma 8, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, sono soppresse le parole: "non compresa nel territorio indicato al comma 1". Sempre al medesimo comma 8 viene aggiunto il seguente periodo: "Potrà altresì essere istituita una speciale sezione autonoma per la regione Trentino-Alto Adige con analoghe caratteristiche o due sezioni autonome per le province autonome di Trento e di Bolzano.". 6-bis. Al fine di meglio radicare l'attività della SACE nell'ambito territoriale previsto dall', comma 1, della legge n. 19 del 1991, la stessa SACE potrà avvalersi - tramite accordo o convenzione - della FINEST come sportello di sviluppo locale e di assistenza tecnica agli operatori economici, costituendo uno sportello unico per le imprese e gli operatori del settore ai fini della fruizione dei servizi e delle agevolazioni previste in materia, così come indicato dal comma 3 dell' del presente decreto.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;143#art-21

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Modifiche alla legge 9 gennaio 1991, n. 19, in materia di sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe, e successive modificazioni e integrazioni. (Art. 21 Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), e dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.) — Testo vigente | Portale Normativo