Titolo IIICapo IISez. IV

Art. 66

Funzioni conferite agli enti locali

In vigore dal 1 gen 2007
1. Sono attribuite, ai sensi dell', comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ai comuni le funzioni relative: a) alla conservazione, alla utilizzazione ed all'aggiornamento degli atti catastali, partecipando al processo di determinazione degli estimi catastali fermo restando quanto previsto dall', comma 1, lettera h); b) LETTERA SOPPRESSA DAL D. LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 443. c) alla rilevazione dei consorzi di bonifica e degli oneri consortili gravanti sugli immobili. 2. Nelle zone montane le funzioni di cui al comma 1 possono essere esercitate dalle comunità montane d'intesa con i comuni componenti.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112#art-66

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Funzioni conferite agli enti locali (Art. 66 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.) — Testo vigente | Portale Normativo