Titolo IICapo VI

Art. 35

Valutazione di impatto ambientale

In vigore dal 6 mag 1998
1. Agli adempimenti relativi alla valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti di ricerca e di coltivazione di cui all' provvedono le regioni, sentiti i comuni interessati, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti, a decorrere dall'entrata in vigore delle leggi regionali in materia. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai progetti di ricerca e di coltivazione di idrocarburi in mare.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112#art-35

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Valutazione di impatto ambientale (Art. 35 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.) — Testo vigente | Portale Normativo