Titolo V

Art. 164

Abrogazione di norme

In vigore dal 6 mag 1998
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) la legge 13 dicembre 1928, n. 3086, nonché il riferimento alla legge medesima contenuto nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300; b) l' del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, fermo restando l'obbligo di informazione preventiva all'autorità di pubblica sicurezza; c) l', comma 1, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; d) l', comma 4, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nella parte in cui prevede la comunicazione al prefetto e i poteri di sospensione, revoca e annullamento in capo a quest'ultimo in ordine: all', comma 1, numero 13), in materia di licenza agli stranieri per mestieri ambulanti; all', comma 1, numero 14), in materia di registrazione per mestieri ambulanti; all', comma 1, numero 17), in materia di licenza di iscrizione per portieri e custodi, fermo restando il dovere di tempestiva comunicazione al prefetto dei provvedimenti adottati. e) gli del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di attestazione dell'attività di fabbricazione e commercio di pellicole cinematografiche; f) l' del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di rilascio delle licenze per l'esercizio dell'arte fotografica, fermo restando l'obbligo di informazione tempestiva all'autorità di pubblica sicurezza. 2. È altresì abrogato il comma 5 dell' del decreto del Presidente della Repubblica n. 24 luglio 1977, n. 616, nella parte in cui si riferisce ai numeri 13), 14) e 17) del comma 1 dello stesso . 3. Nell', primo comma, del più volte richiamato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, le parole "rappresentazioni cinematografiche e teatrali" sono abrogate. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 marzo 1998 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Flick
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112#art-164

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Abrogazione di norme (Art. 164 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.) — Testo vigente | Portale Normativo