Titolo IVCapo V

Art. 151

Biblioteche pubbliche statali universitarie

In vigore dal 6 mag 1998
1. Le università possono richiedere il trasferimento delle biblioteche pubbliche statali ad esse collegate. Ai fini del trasferimento, il Ministro per i beni culturali e ambientali stipula con le università apposita convenzione, sentito il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Nell'ambito della convenzione sono anche individuati i beni del patrimonio bibliografico da riservare al demanio dello Stato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112#art-151

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