Titolo IVCapo II

Art. 133

Fondo nazionale per le politiche sociali

In vigore dal 1 gen 2004
1. Il Fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dall', comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è denominato "Fondo nazionale per le politiche sociali". 2. Confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche sociali le risorse statali destinate ad interventi in materia di "servizi sociali", secondo la definizione di cui all' del presente decreto legislativo con eccezione del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga. 3. In particolare, ad integrazione di quanto già previsto dall', comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono destinati al Fondo nazionale per le politiche sociali gli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalla legge 23 dicembre 1997, n. 451 e quelli del Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all' della legge 6 marzo 1998, n. 40. 4. All', comma 46, penultima proposizione, della predetta legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole "sentiti i Ministri interessati" sono inserite le parole "e la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112#art-133

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Fondo nazionale per le politiche sociali (Art. 133 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.) — Testo vigente | Portale Normativo