Art. 3

In vigore dal 11 apr 1998
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1 luglio 1998. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 marzo 1998 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Pinto, Ministro per le politiche agricole Visto, il Guardasigilli: Flick
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-05;60#art-3

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