Capo V

Art. 47

In vigore dal 15 apr 1998
1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999 salvo quanto disposto al comma 2 dell' che ha effetto a partire dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. 2. Sino a tale data continua ad applicarsi l' del decreto del Ministro del tesoro in data 9 gennaio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 1996, in materia di determinazione della base contributiva pensionabile. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi 27 febbraio 1998 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Dini, Ministro degli affari esteri Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Andreatta, Ministro della difesa Berlinguer, Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Bindi, Ministro della sanità Visto, il Guardasigilli: Flick
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Art. 47 Disciplina del trattamento economico per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, a norma dell'articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. — Testo vigente | Portale Normativo