Capo I

Art. 1

In vigore dal 15 apr 1998
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l', comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi diretti a riordinare la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, nonché ad aggiornare le altre disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, comunque attinenti alla materia del trattamento economico; Visto l', comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che ha prorogato il termine per l'esercizio della delega al 28 febbraio 1998; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 1998; Visti i pareri delle competenti commissioni parlamentari, che si sono pronunciate a norma dell', comma 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, rispettivamente la IV commissione permanente del Senato in data 28 gennaio 1998, la VII commissione permanente del Senato in data 10 febbraio 1998, la III commissione permanente del Senato in data 12 febbraio 1998, la XI commissione permanente della Camera dei deputati in data 11 febbraio 1998; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 1998; Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della difesa, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della sanità; Emana il seguente decreto legislativo: . 1. L'articolo 143 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente: "Art. 143 (Congedi e permessi al personale all'estero). - 1. La durata del congedo ordinario o delle ferie del personale in servizio all'estero è aumentata, per le necessità inerenti al servizio, di un decimo, in relazione al periodo di effettivo servizio ivi prestato. 2. Per il personale in servizio nelle sedi disagiate e in quelle particolarmente disagiate di cui all'articolo 144, i periodi di congedo ordinario annuale o di ferie stabiliti per gli impiegati civili dello Stato, modificato secondo il disposto del primo comma, sono aumentati, rispettivamente, di 7 e di 10 giorni lavorativi. 3. Il congedo ordinario e le ferie sono irrinunciabili e possono essere fruiti anche in periodi di diversa durata compatibilmente con le esigenze di servizio. 4. Il congedo ordinario e le ferie possono essere interrotti per motivi di servizio su disposizione del Ministero. 5. I periodi di congedo ordinario e di ferie comprensivi degli aumenti di cui al presente articolo possono essere cumulati fino ad un massimo di quattro mesi.". Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell', commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-27;62#art-1

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Art. 1 Disciplina del trattamento economico per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, a norma dell'articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. — Testo vigente | Portale Normativo