Art. 11

In vigore dal 29 apr 1998
1. All'articolo 18, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, la parola: "ricorso" è sostituita dalle seguenti: "ricorso gerarchico al Ministro della sanità o ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-25;95#art-11

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