Art. 98 ter
Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e prospetto
In vigore dal 7 apr 2023
(KID e prospetto)
1. L'offerta al pubblico di quote o azioni di Oicr aperti italiani, FIA UE e non UE è preceduta da una comunicazione alla Consob. Nel caso di offerta di OICVM italiani, alla comunicazione sono allegati il KID e il prospetto destinati alla pubblicazione. Nel caso di offerta di FIA italiani aperti, FIA UE e non UE, alla comunicazione è allegata la documentazione d'offerta individuata dalla Consob ai sensi dell', lettera a-bis).
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 MARZO 2023, N. 29.
3. Il prospetto deve consentire agli investitori di poter ragionevolmente comprendere la natura e i rischi dell'investimento proposto e, di conseguenza, effettuare una scelta consapevole in merito all'investimento. Il prospetto ha natura precontrattuale.
4. Si applica l', commi 5, 6, 7 e 9. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 MARZO 2023, N. 29.
5. Nel caso di offerta di quote o azioni di OICVM UE, il KID e il prospetto possono essere pubblicati in Italia una volta espletata la procedura di notifica prevista dall'.
5-bis. Nel caso di offerta al pubblico di quote o azioni di FIA italiani, di FIA UE e non UE aperti, la documentazione d'offerta è pubblicata quando si è conclusa la procedura prevista dall' o dall' e dalle relative disposizioni di attuazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58#art-98-ter