Art. 88

Ritiro degli strumenti finanziari accentrati

In vigore dal 24 set 2016
1. Il depositario centrale di titoli mette a disposizione del depositario gli strumenti finanziari di cui è chiesto il ritiro. Gli strumenti finanziari nominativi sono girati al nome del depositario che completa la girata con il nome del giratario. Il completamento della girata è convalidato con timbro, data e firma del depositario. 2. Il depositario centrale di titoli può autenticare la sottoscrizione del girante anche quando la girata è fatta a proprio favore. La sottoscrizione da esse apposta sul titolo in qualità di girante non ha bisogno di autenticazione. La girata e la intestazione a favore del depositario centrale di titoli di strumenti finanziari da immettere nel sistema fanno esplicita menzione del presente decreto.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58#art-88

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