Art. 83 quaterdecies
Accesso degli emittenti ad un depositario centrale stabilito in un altro Stato membro
In vigore dal 24 set 2016
1. Le disposizioni contenute nella presente sezione costituiscono disciplina applicabile, ai sensi dell', paragrafo 1, secondo e terzo comma, del regolamento (UE) n. 909/2014, anche nel caso di emissione diretta o immissione di valori mobiliari regolati dalla legge italiana in un sistema di scritture contabili gestito da un depositario centrale stabilito in un altro Stato membro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58#art-83-quaterdecies