Parte II›Titolo I›Capo I
Art. 7 decies
Vigilanza sul rispetto di disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili
In vigore dal 2 dic 2021
1. La Banca d'Italia e la Consob vigilano, ciascuna per quanto di competenza, ai sensi della presente parte:
a) sul rispetto delle disposizioni dettate dal regolamento (UE) n. 600/2014, nonché dagli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del regolamento n. 600/2014 e della direttiva 2014/65/UE;
b) sul rispetto delle disposizioni dettate dal regolamento (UE) 2019/2033, nonché dagli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del regolamento 2019/2033 e della direttiva (UE) 2019/2034.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonche' dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58#art-7-decies