Art. 65 quater

Requisiti specifici per i sistemi organizzati di negoziazione

In vigore dal 29 apr 2026
1. Fatto salvo quanto disposto dall' e nel rispetto degli obblighi individuati ai sensi dell', comma 2, lettera b), numero 2), in un sistema organizzato di negoziazione l'esecuzione degli ordini è svolta su base discrezionale. Il gestore di un sistema organizzato di negoziazione esercita la propria discrezionalità quando decide di: a) collocare o ritirare un ordine sul proprio sistema; o b) non abbinare lo specifico ordine di un cliente con gli altri ordini disponibili nel sistema in un determinato momento, purchè ciò avvenga nel rispetto delle specifiche istruzioni ricevute dal cliente, nonché degli obblighi individuati ai sensi dell', comma 2, lettera b), numero 2). 1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47. 2. Il gestore di un sistema organizzato di negoziazione non può operare anche come internalizzatore sistematico. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47. 3. La Consob disciplina con regolamento gli ulteriori requisiti organizzativi e vincoli operativi, nonché i connessi obblighi informativi e di comunicazione, cui sono soggetti i sistemi organizzati di negoziazione, in conformità alle pertinenti disposizioni europee in materia. 4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47. 5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47. 6. Alle operazioni concluse in un sistema organizzato di negoziazione si applicano i pertinenti obblighi individuati ai sensi dell', comma 2.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonche' dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie".
  • Il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47, ha disposto (con l'art. 11, comma 6) che "Le modifiche apportate dal presente decreto agli articoli 62-quater, 64-quater, commi 6, 6-bis e 6-ter, 65-bis, comma 3-bis, 65-quater, 65-quinquies, 79-quinquiesdecies, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 2, 112-bis, 123-ter, comma 8, 133, comma 1-bis, 147-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 si applicano a decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni di attuazione ivi previste e in ogni caso alla scadenza del termine previsto dal comma 5".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58#art-65-quater

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