Gestione di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali
In vigore dal 8 apr 2023
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 MARZO 2023, N. 30
Note all'articolo
Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 30 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Ai fini dello svolgimento del servizio di gestione di portali per la raccolta di capitali tramite portali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali, durante il periodo transitorio di cui all'articolo 48 del regolamento (UE) 2020/1503, ai soggetti iscritti nel registro di cui all'articolo 50-quinquies, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, continuano ad applicarsi le disposizioni del predetto decreto, nel testo in vigore antecedentemente alle modifiche apportate dal presente articolo, sino al termine del periodo transitorio individuato ai sensi dell'articolo 48 del regolamento (UE) 2020/1503, o, se precedente, sino all'ottenimento dell'autorizzazione prevista dall'articolo 12 del regolamento (UE) 2020/1503."