Art. 40 ter

Fusione transfrontaliera di OICVM

In vigore dal 9 apr 2014
1. Alle fusioni tra OICVM UE e OICVM italiani e a quelle che coinvolgono OICVM italiani le cui quote sono commercializzate in un altro Stato dell'UE ai sensi dell', comma 2, lettera a), si applicano, oltre all', le disposizioni contenute nel presente articolo. 2. Nel caso in cui l'OICVM risultante dalla fusione o incorporante non sia un OICVM italiano, l'autorizzazione alla fusione è rilasciata dalla Banca d'Italia, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea. 3. Nel caso in cui l'OICVM risultante dalla fusione o incorporante sia un OICVM italiano, la Banca d'Italia può richiedere per tale OICVM la modifica dell'informativa ai partecipanti, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea. 4. La Banca d'Italia, sentita la Consob, definisce con regolamento le disposizioni di attuazione del presente articolo, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58#art-40-ter

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