Parte I
Art. 4 quinquies.3
Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1156 per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014.
In vigore dal 15 dic 2021
1. La Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive attribuzioni e le finalità indicate dall', sono le autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1156 per quanto riguarda la pubblicazione e la gestione sui rispettivi siti internet delle informazioni previste dall', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1156.
2. La Consob è l'autorità competente a pubblicare e gestire sul proprio sito internet le informazioni previste dall', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1156 e a comunicare all'AESFEM le informazioni previste dall', paragrafo 2, dall', paragrafo 1, dall', paragrafo 2, e dall', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1156.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58#art-4-quinquies-3