Art. 39 sexies

Durata

In vigore dal 29 apr 2026
1. Il regolamento del fondo o lo statuto della Sicav, della Sicaf o della società di partenariato fissa il termine di durata dell'Oicr in coerenza con la natura degli investimenti e le categorie di investitori ammessi. Nel caso di un fondo il termine non può in ogni caso essere superiore al termine di durata del gestore. 2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, la durata degli Oicr chiusi non può essere superiore a cinquanta anni, escluso il periodo di proroga di cui all', comma 2. 3. Il comma 2 non si applica agli ELTIF.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47 ha disposto (con l'art. 11, comma 3) che "Le disposizioni modificative della parte II, titoli II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e le disposizioni modificative delle relative definizioni, si applicano a partire da nove mesi successivi all'entrata in vigore del presente decreto".
Storico versioni

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