Sez. II

Art. 35 sexies

Assemblea della Sicav in gestione interna autorizzata.

In vigore dal 29 apr 2026
(Assemblea della Sicav in gestione interna autorizzata ). 1. L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria in seconda convocazione della Sicav in gestione interna sono regolarmente costituite e possono validamente deliberare qualunque sia la parte del capitale sociale intervenuta. 2. Il voto può essere dato per corrispondenza se ciò è ammesso dallo statuto. In tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta. Non si tiene conto del voto in tal modo espresso se la delibera sottoposta a votazione dall'assemblea non è conforme a quella contenuta nell'avviso di convocazione, ma le azioni relative sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea straordinaria. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, sono stabilite le modalità operative per l'esercizio del voto per corrispondenza. 3. L'avviso previsto dall'articolo 2366, comma secondo, del codice civile è pubblicato anche con le modalità previste dallo statuto per la pubblicazione del valore patrimoniale della società e il valore unitario delle azioni; il termine indicato nello stesso articolo 2366, comma secondo, è fissato in trenta giorni.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47, ha disposto (11, comma 3) che "Le disposizioni modificative della parte II, titoli II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e le disposizioni modificative delle relative definizioni, si applicano a partire da nove mesi successivi all'entrata in vigore del presente decreto".

Le tue annotazioni

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