Art. 35 novies.3

Capitale e azioni della società di partenariato in gestione interna autorizzata

In vigore dal 29 apr 2026
1. Alla società di partenariato in gestione interna non si applicano gli articoli da 2447-bis a 2447-decies del codice civile. 2. I diritti patrimoniali dei soci e dei titolari degli eventuali strumenti finanziari partecipativi, incluse le modalità di determinazione del valore delle azioni e degli altri strumenti finanziari partecipativi, sono definiti dallo statuto, che può tra l'altro prevedere: a) limiti all'emissione di azioni; b) particolari vincoli di trasferibilità delle azioni e degli strumenti partecipativi eventualmente emessi; c) l'esistenza di più comparti di investimento, ai sensi dell'.1, comma 7, per ognuno dei quali sono emesse una o più categorie di azioni o di strumenti finanziari partecipativi; in tal caso sono stabiliti i criteri di ripartizione delle spese generali e dei proventi tra i vari comparti e il patrimonio generale; d) la possibilità di emettere frazioni di azioni, fermo restando che l'attribuzione e l'esercizio dei diritti sociali sono comunque subordinati al possesso di almeno un'azione, secondo la disciplina del presente capo; e) fermo restando quanto previsto dall'.1, comma 2, la possibilità di effettuare i versamenti relativi alle azioni sottoscritte in più soluzioni, a seguito dell'impegno dell'azionista a effettuare il versamento a richiesta della società stessa in base alle esigenze di investimento; f) le modalità di raccolta del patrimonio gestito diverse dall'emissione di azioni e di strumenti finanziari partecipativi. 3. Alle società di partenariato in gestione interna non si applicano gli articoli 2349, 2350, commi secondo e terzo, 2353 e 2355-bis, commi primo e secondo, del codice civile. 4. Alle società di partenariato in gestione interna che abbiano costituito uno o più comparti non si applica l'articolo 2348 del codice civile limitatamente alle categorie di azioni sottoscritte a fronte dei conferimenti compresi in ciascun comparto. L'articolo 2348 del codice civile si applica alle azioni sottoscritte a fronte dei conferimenti compresi nel patrimonio generale. 5. Le società di partenariato in gestione interna non possono emettere obbligazioni. In caso di emissione di strumenti partecipativi non si applica l'articolo 2376 del codice civile.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47 ha disposto (con l'art. 11, comma 4, lettera b)) che "la disciplina dettata dal titolo III, capo I-bis, sezione II-bis e dal capo I-ter della parte II del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 si applica a decorrere dalla data di adozione delle disposizioni rispettivamente previste dall'articolo 35-novies.1, comma 3, e dall'articolo 35-quaterdecies, comma 10, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 e dall'adeguamento dei rispettivi albi e registri di vigilanza, ove precedente la scadenza del termine di cui al comma 3".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58#art-35-novies-3

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