Art. 32 bis
Tutela degli interessi collettivi degli investitori.
In vigore dal 1 nov 2007
1. Le associazioni dei consumatori inserite nell'elenco di cui all' del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono legittimate ad agire per la tutela degli interessi collettivi degli investitori, connessi alla prestazione di servizi e attività di investimento e di servizi accessori e di gestione collettiva del risparmio, nelle forme previste dagli del predetto decreto legislativo.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58#art-32-bis