Titolo II
Art. 190.1
Sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina della gestione accentrata di strumenti finanziari
In vigore dal 14 ago 2020
1. Nei confronti dei depositari centrali di titoli, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal Capo IV del titolo II-bis della parte III e di quelle emanate dalla Consob, d'intesa o sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell', si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro dieci milioni.
2. La stessa sanzione prevista dal comma 1 si applica:
a) agli intermediari indicati nell', comma 1, lettera b), per inosservanza delle disposizioni di cui all', comma 3, 83-novies, comma 1, 83-novies.1, 83-duodecies, e di quelle emanate in base ad esse;
b) agli emittenti azioni in caso di inosservanza di quanto previsto dall'-undecies, comma 1.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 LUGLIO 2020, N. 84.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonche' dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie". Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 13) che le presenti modifiche si applicano alle violazioni commesse a partire dal 3 gennaio 2018.
- Il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 84 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che, fermo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 10 maggio 2019, n. 49, le presenti modifiche si applicano alle violazioni commesse dopo la data di entrata in vigore del D.Lgs. medesimo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58#art-190-1