Titolo I-BIS›Capo I
Art. 183
Esenzioni
In vigore dal 1 feb 2022
1. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:
a) alle operazioni, agli ordini o alle condotte previsti dall' del regolamento (UE) n. 596/2014, dai soggetti ivi indicati, nell'ambito della politica monetaria, della politica dei cambi o nella gestione del debito pubblico, nonché nell'ambito delle attività della politica climatica dell'Unione o nell'ambito della politica agricola comune o della politica comune della pesca dell'Unione;
b) alle negoziazioni di azioni proprie effettuate ai sensi dell' del regolamento (UE) n. 596/2014;
b-bis) alle negoziazioni di valori mobiliari o strumenti collegati di cui all', paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, per la stabilizzazione di valori mobiliari, quando tali negoziazioni sono effettuate conformemente all', paragrafi 4 e 5, del medesimo regolamento.
Note all'articolo
- La L. 18 aprile 2005, n. 62 ha disposto (con l'art. 9, comma 6) che "Le disposizioni previste dalla parte V, titolo I-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge che le ha depenalizzate, quando il relativo procedimento penale non sia stato definito".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58#art-183