Capo II
Art. 173 bis
Falso in prospetto.
In vigore dal 24 apr 2007
1. Chiunque, allo scopo di conseguire per sè o per altri un
ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la offerta al pubblico di prodotti finanziari o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58#art-173-bis