Capo II

Art. 173 bis

Falso in prospetto.

In vigore dal 24 apr 2007
1. Chiunque, allo scopo di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la offerta al pubblico di prodotti finanziari o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58#art-173-bis

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