Sez. V
Art. 148.1
Composizione del collegio sindacale
In vigore dal 29 apr 2026
1. Lo statuto stabilisce per il collegio sindacale:
a) il numero, non inferiore a tre, dei componenti effettivi;
b) il numero, non inferiore a due, dei componenti supplenti.
2. La quota di genere di cui all', comma 1, è riferita ai componenti effettivi del collegio sindacale.
3. La Consob stabilisce con regolamento le modalità per l'elezione, con voto di lista, di un componente effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Si applica l', comma 1-bis.
4. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dai soci di minoranza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58#art-148-1