Sez. III
Art. 141
Associazioni di azionisti
In vigore dal 20 mar 2010
1. Non costituisce sollecitazione ai sensi dell',
comma 1, lettera b), la richiesta di conferimento di deleghe di voto accompagnata da raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto rivolta ai propri associati dalle associazioni di azionisti che:
a) sono costituite con scrittura privata autenticata;
b) non esercitano attività di impresa, salvo quelle
direttamente strumentali al raggiungimento dello scopo associativo;
c) sono composte da almeno cinquanta persone fisiche ciascuna delle quali è proprietaria di un quantitativo di azioni non superiore allo 0,1 per cento del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto.
2. Le deleghe conferite all'associazione di azionisti ai sensi
del comma 1 non sono computate ai fini del calcolo del limite di duecento azionisti previsto dall', comma 1, lettera b).
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58#art-141