Titolo IIICapo I

Art. 117

Informazione contabile

In vigore dal 27 giu 2015
1. Alle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea non si applicano i casi di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato previsti dall' del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, dall' del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e dall' del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. 2. Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua con regolamento tra i principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con quelli delle direttive emanate in materia dall'Unione Europea quelli sulla base dei quali gli emittenti strumenti finanziari quotati sia in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione sia in mercati di paesi extracomunitari possono, in deroga alle vigenti disposizioni in materia, redigere il bilancio consolidato, sempre che i suddetti principi siano accettati nei mercati di paesi extracomunitari. L'individuazione dei principi ha luogo su proposta della CONSOB, da formularsi d'intesa con la Banca d'Italia per le banche e per le società finanziarie previste dall', comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e con l'Ivass per le imprese di assicurazione e di riassicurazione previste dall' del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58#art-117

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