Art. 100 bis
Rivendita di titoli o prodotti finanziari diversi dai titoli
In vigore dal 11 mar 2021
1. L'acquirente, che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, può far valere la nullità del contratto nel caso in cui i titoli o i prodotti finanziari diversi dai titoli offerti al pubblico siano stati già oggetto, in Italia o all'estero, di un collocamento riservato a investitori qualificati e, nei dodici mesi successivi, siano stati sistematicamente rivenduti al pubblico in assenza del prospetto di offerta, a meno che tale rivendita non ricada in una delle ipotesi di esenzione previste all', paragrafo 4, lettere da a) a d), del regolamento prospetto o all', comma 1, del presente decreto. I soggetti abilitati presso i quali è avvenuta la rivendita dei titoli rispondono del danno arrecato. Resta fermo quanto stabilito dagli articoli 2412, secondo comma, 2483, secondo comma, e 2526, quarto comma, del codice civile.
2. Alla rivendita successiva dei prodotti finanziari diversi dai titoli si applicano le disposizioni di cui all' del regolamento prospetto, nonché le disposizioni di cui al comma 1.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58#art-100-bis