Art. 17 bis

Definizione agevolata delle sanzioni in caso di autotutela parziale

In vigore dal 13 giu 2025 al 31 dic 2026
1. Nei casi di annullamento parziale dell'atto il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni di cui all' del presente decreto e 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto, purchè rinunci al ricorso e l'atto non risulti definitivo. In caso di rinuncia al ricorso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute. 1-bis. Nell'ipotesi di annullamento parziale di un atto divenuto definitivo per mancata impugnazione, il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata richiamati dal comma 1 solo quando l'istanza di autotutela è presentata nei termini per proporre ricorso.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;472#art-17-bis

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