Titolo III
Art. 57
Revisione delle imposte di registro e sulle donazioni
In vigore dal 1 gen 1998
Revisione delle imposte di registro
e sulle donazioni
1. Nel testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all', concernente gli atti non soggetti a registrazione, nel comma 1, secondo periodo, le parole "4, 5 e 11" sono sostituite dalle seguenti: "4, 5, 11 e 11-bis";
b) all', relativo ai valori dei beni e dei diritti, nel comma 4, dopo le parole " della parte prima della tariffa" sono inserite le seguenti: "e della tabella";
c) alla tariffa, parte prima, concernente gli atti soggetti a registrazione in termine fisso:
1) nell', comma 1, lettera a), numero 4), la parola "autoveicoli" è sostituita dalle seguenti: "unità da diporto"; alla stessa lettera, nel numero 5, dopo le parole "di beni mobili" sono inserite le seguenti: ", esclusi quelli di cui all' della tabella,";
2) nell', comma 1, sono soppresse le lettere da a) ad e) nonché le note;
3) nell', comma 1, lettera a), la parola "autoveicoli" è sostituita dalle seguenti: "unità da diporto";
4) nell', le parole "4, 5 e 11" sono sostituite dalle seguenti: "4, 5, 11 e 11-bis";
d) nella tabella, relativa agli atti per i quali non vi è l'obbligo di chiedere la registrazione, dopo l', è aggiunto il seguente: ". - 1. Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi ad oggetto veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.".
2. È abrogato il comma 2 dell' del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e dopo lo stesso è inserito il seguente: "Art. 59-bis (Esenzione per i veicoli iscritti al pubblico registro automobilistico) - 1. Non sono soggette ad imposta, anche nella ipotesi di cui all', comma 3, le donazioni di veicoli di cui all', comma 1, lettera l).".
3. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1 gennaio 1999.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-15;446#art-57