Titolo II
Art. 49
Detrazioni per oneri
In vigore dal 1 gen 1998
1. Ai fini delle imposte sui redditi, la percentuale degli oneri sostenuti ammessa in detrazione dall'imposta lorda, è fissata al 19 per cento, a condizione che gli oneri stessi non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano agli oneri sostenuti dal periodo di imposta in corso alla data del 1 gennaio 1998.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-15;446#art-49