Titolo IV
Art. 16
Abrogazione di norme e entrata in vigore
In vigore dal 1 lug 1998
1. Sono abrogati:
a) il decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102;
b) i commi 1, 3, 5 e 6 dell'articolo 20 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216;
c) gli della legge 26 aprile 1982, n. 181;
d) il comma 6 dell'articolo 33, del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42;
e) i commi 2 e 3 dell'articolo 32 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154;
f) l' del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, della legge 4 agosto 1990, n. 227;
g) gli del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 437;
h) l', comma 7, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75;
i) i commi da 2 a 5 dell'articolo 67 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
l) i commi 2 e 3 dell' del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;
m) l' della legge 13 gennaio 1994, n. 43;
n) il comma 1 dell' del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489;
o) l' della legge 23 dicembre 1994, n. 725;
p) l' e i commi 1, 3, 4 e 5 dell' del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1996, n. 110;
q) ogni altra disposizione incompatibile con l'applicazione del presente decreto.
2. Ai fini della determinazione degli acconti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 marzo 1998, non si tiene conto delle ritenute alla fonte a titolo di acconto di cui agli articoli 26, comma 3, e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché all' del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, abrogate per effetto delle disposizioni del presente decreto e scomputate per il periodo d'imposta precedente.
3. Il presente decreto entra in vigore il 1 luglio 1998.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi 21 novembre 1997
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visco, Ministro delle finanze
Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: Flick
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-11-21;461#art-16