Capo I

Art. 5

Scambi di partecipazioni

In vigore dal 2 dic 2005
1. La permuta, mediante la quale uno dei soggetti indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, acquista o integra una partecipazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1, del codice civile, contenente disposizioni in materia di società controllate e collegate, in altro soggetto indicato nelle medesime lettere a) e b), attribuendo ai soci di quest'ultimo azioni proprie, non dà luogo a componenti positivi o negativi del reddito imponibile a condizione che il costo delle azioni o quote date in permuta sia attribuito alle azioni o quote ricevute in cambio. L'eventuale conguaglio in denaro concorre a formare il reddito del percipiente. 2. Le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di una società ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1, del codice civile, sono valutate, ai fini della determinazione del reddito dell'impresa conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che il presente articolo e' abrogato con riguardo alle cessioni e ai conferimenti effettuati nonche' alle operazioni di fusione e scissione perfezionate dopo il 31 dicembre 2003.
  • Il D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, come modificato dal D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, ha disposto (con l'art. 3, comma 2) l'abrogazione dei soli artt. 1, 2 e 6 del presente decreto, con conseguente ripristino del presente articolo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-10-08;358#art-5

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