Art. 3

In vigore dal 8 ott 1997
1. All'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "In deroga a quanto disposto dall', comma 115 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i beni immobili, i beni mobili registrati e gli altri beni mobili esistenti nel territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano, strumentali all'esercizio delle funzioni delegate, utilizzati alla data del 30 giugno 1998 dal compartimento ANAS di Trento, sono trasferiti direttamente in proprietà alla provincia autonoma territorialmente competente. I beni di cui al comma precedente nonché le strade statali di cui all'articolo 19 e le relative pertinenze sono consegnati, secondo le procedure di cui agli articoli 7, 8, secondo e terzo comma, e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, alle province autonome territorialmente competenti, previa intesa con le medesime in ordine al riparto dei beni, ivi compresi gli immobili siti nel territorio di una provincia, ma destinati al servizio della rete stradale insistente sui territori di entrambe le province. Gli elenchi descrittivi di cui all'articolo 8, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 1973 sono completati entro il 31 marzo 1998. Secondo le modalità di cui al comma precedente è altresì consegnata alle province autonome rispettivamente competenti la documentazione amministrativa, concernente gli affari non ancora esauriti. Salvo quanto disposto ai successivi commi ed esclusi gli oneri di ammortamento dei mutui contratti antecedentemente alla data del 1 luglio 1998, le province autonome di Trento e di Bolzano succedono allo Stato e all'ANAS nei rapporti giuridici in atto con i terzi alla data del 1 luglio 1998, inerenti le funzioni delegate. Per quanto concerne gli appalti di lavori pubblici aggiudicati o affidati dall'ANAS precedentemente al 1 luglio 1998 da accertare d'intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano, le medesime province subentrano, senza vincolo di solidarietà, nei rapporti giuridici, con effetto dalla medesima data. Rimangono a carico esclusivo dell'ANAS gli obblighi e i debiti maturati in relazione ai lavori eseguiti fino alla data del 1 luglio 1998 in attuazione dei suddetti appalti. Fatto salvo quanto previsto per le spese di investimento ricomprese nel programma triennale per la viabilità 1997 - 1999, l'ANAS provvede, altresì, al rimborso alle province delle somme corrispondenti ai lavori da eseguirsi a decorrere dal 1 luglio 1998, nei limiti dei fondi comunque impegnati e non erogati in attuazione dei medesimi appalti affidati dall'ANAS prima di detta data e non ricompresi nel programma triennale 1997 - 1999. Ai fini di cui al presente comma, le province e l'ANAS, entro il 30 giugno 1998, definiscono d'intesa, per ciascun appalto, lo stato di esecuzione dei lavori, le obbligazioni in capo all'ANAS e le modalità di rimborso dei relativi oneri. Della ricognizione viene redatto verbale le cui risultanze costituiscono il limite di responsabilità dell'ANAS. Agli adempimenti attuativi del presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 settembre 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Ciampi, Ministro del tesoro Visco, Ministro delle finanze Costa, Ministro dei lavori pubblici Visto, il Guardasigilli: Flick
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-09-02;320#art-3

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