Art. 8

Disposizioni in materia di titolari di più trattamenti pensionistici

In vigore dal 1 gen 1998
Disposizioni in materia di titolari di più trattamenti pensionistici 1. I commi quarto, quinto e sesto dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, concernente l'istituzione del casellario centrale dei pensionati, come sostituiti dall' del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono sostituiti dai seguenti: "Gli enti erogatori di trattamenti pensionistici devono trasmettere al casellario delle pensioni, entro il mese di febbraio di ciascun anno, i dati relativi ai trattamenti pensionistici che verranno erogati nel corso dello stesso anno. Entro il mese di giugno dello stesso anno, sulla base dei dati e degli elementi di cui al comma precedente, il casellario centrale dei pensionati, mediante l'utilizzo di procedure automatizzate, individua i soggetti titolari di due o più trattamenti pensionistici, calcola l'aliquota dei percipienti, determina le detrazioni spettanti e comunica all'ente che eroga il trattamento di minore importo, l'aliquota di imposta e le detrazioni da operare, nonché gli eventuali contributi da trattenere. A partire dalla data della comunicazione, l'ente che eroga il trattamento di minore importo provvede ad assoggettare a tassazione il trattamento pensionistico che corrisponde, integrando le disposizioni degli articoli 23 e 29, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con gli elementi risultanti dalla comunicazione fornita dal casellario delle pensioni. Entro il termine previsto dai citati articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ciascun ente erogatore di trattamenti pensionistici effettua le consuete operazioni di conguaglio relativamente ai trattamenti corrisposti e, entro il 28 febbraio dell'anno successivo consegna al percipiente la relativa certificazione unica, fiscale e contributiva, di cui all'articolo 7-bis dello stesso decreto, annotando sulla stessa che è stata applicata la presente disposizione. Sulla base delle dichiarazioni o degli elenchi presentati dagli enti erogatori dei trattamenti pensionistici in qualità di sostituti d'imposta, l'Amministrazione finanziaria provvede ad effettuare gli eventuali ulteriori conguagli iscrivendo a ruolo le imposte senza applicazione di sanzioni. Sono dovuti gli interessi di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I titolari soltanto di più trattamenti pensionistici per i quali si sono rese applicabili le disposizioni del presente articolo sono esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi. Ai fini dell'applicazione delle altre disposizioni di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi di cui all', quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i titolari di più trattamenti pensionistici cui si è reso applicabile la presente disciplina sono considerati percettori di un unico reddito di lavoro dipendente.".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-09-02;314#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo